LIMITAZIONI
Passeggiare dotati di macchine fotografiche e di piccoli registratori audio si può. Riprendere e registrare senza limiti no. Su questo punto la Corte è chiara. La registrazione audio e video (anche segreta) non è un reato, se a farla è chi è presente alla conversazione. Inoltre è possibile divulgarla a meno che non vi siano specifici divieti (come il segreto d’ufficio).
RISERVATEZZA E PRIVACY
E se l’intercettato dovesse contestarci la presunta violazione della privacy e della riservatezza?
Per la Cassazione la registrazione ha valore se chi la esegue partecipa o assiste alla conversazione, dunque non è uno strumento utilizzabile da terzi che dunque non possono captare conversazioni altrui. Differentemente, sarebbe nel caso in cui un persona, estranea alla conversazione, intercettasse, comunicazioni o conversazioni altrui macchiandosi di reato di intercettazione illecita.
«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, «entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».
LA REGISTRAZIONE COME DIFESA
C’è ancora di più. La registrazione del colloquio per la Corte è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per tutelarsi da abusi, minacce, insulti e ricatti. E costituire quindi una “prova” da custodire in un cassetto ed utilizzare in tribunale all’occorrenza.
È legittima l’utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico o memoria digitale da parte di uno degli interlocutori (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239).