Ognuno dei due coniugi, infatti, pensa che l’altro abbia qualcuno ( quando il sospettoso è il marito), oppure qualcuna , quando lo è la moglie.
Sta di fatto che sovente, tramite l’acquisto di sofisticati, ma non tanto, apparecchi per altro neanche costosi, è possibile videoregistrare tramite microtelecamere oppure registrare tramite microregistratori audio tutto quello che avviene in casa, e ciò sia attraverso delle telecamere nascoste, sia soprattutto attraverso intercettazioni telefoniche tramite registratore telefonico ( in verità è questa un’operazione molto semplice da effettuare), che avvengono nell’ambito domestico e con chiunque esse avvengano.
A questo punto ci si chiede: tutto ciò è legale ?
Cioè, può la moglie od il marito, all’insaputa dell’altro, registrare le conversazioni che tramite intercettazioni telefoniche , effettua con altre persone ( non importa se poi sia direttamente “ l’amante”, oppure terzi persone del tutto estranee ) ?
La risposta non si lascia attendere: le intercettazioni telefoniche – così come le riprese video – sono assolutamente vietate.
Infatti, nel caso di intercettazioni telefoniche di telefonate dell’uno a danno dell’altro coniuge , la Suprema Corte afferma la configurabilità del reato previsto e punito dall’art 615 bis del codice penale.
Infatti, l’intercettazione della telefonata, avvenuta nella casa coniugale, comporta la violazione della riservatezza domiciliare dell’altro coniuge, integrando il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui 0, non rilevando assolutamente il fatto della contemporanea disponibilità, di quel domicilio, da parte dell’autore dell’indebita intercettazione, né il suo attuale rapporto ( più o meno pacifico) di convivenza coniugale con la “ vittima “ dell’intercettazione.
Dunque lo stato di coniuge sia della vittima, sia di chi effettua la registrazione, come pure la piena disponibilità della casa coniugale ( e quindi del telefono che si trova quivi installato, oppure di quello mobile ( spy phone ) dal quale partono ed arrivano le telefonate), da parte dell’autore della violazione, sono state ritenute circostanze irrilevanti e quindi inidonee ad escludere il reato in oggetto.
La questione, però, di maggiore interesse, è quella della utilizzabilità ( o meglio: della rilevanza probatoria per provare il tradimento ) di queste intercettazioni indebitamente effettuate od acquisite da uno dei coniugi nei riguardi dell’altro – nel procedimento civile ( in particolare in quello della separazione dei coniugi) .
Ora se è cosa certa che, nel giudizio penale, le intercettazioni telefoniche , ove non siano autorizzate dall’autorità giudiziaria, non possono trovare giuridico ingresso , ben diversa è la cosa nel giudizio civile, in quanto qui , posto che il Giudice deve decidere sempre in base “ad allegata ac probata” – è possibile che una parte produca, come prova dell’infedeltà, il nastro dell’intercettazione telefonica o la cassetta video registrata.
Spetta al Giudice Civile , poi, nel suo ampio potere discrezionale diretto a raggiungere la verità, ammettere o meno detta produzione o prova.
Ma una cosa è intanto certa: quando la verità di un determinato fatto, comunque sia, è entrata aliunde ed anche illegittimamente nel procedimento civile, appare naturale come il Giudice non potrà certo ignorarla, a meno che alla verità storica dei fatti, egli preferisca far prevalere il formalismo, o meglio ancora il diritto.
Su questo argomento, non c’è però una parità di vedute, se è vero che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2 Febbraio 2006 , non ha dato rilevanza probatoria a delle prove cosiddette illegali ( perché raccolte in dispregio a quanto prevede l’art 615 bis codice penale).
Addirittura, poi, altro Tribunale, e cioè quello di Trani ( sent. 16 maggio 2004 ) configura il reato di diffamazione nella condotta del marito separato, che invia ,ai familiari della moglie, una video cassetta che ritrae quest’ultima in atteggiamenti intimi con un altro uomo.
Se questo è l’orientamento dei giudici, dunque, è meglio non intercettare le telefonate, né riprendere, con una camera video, quel che avviene dentro le mura domestiche.
D’altra parte non è meglio obbedire al vecchio detto che “ occhio che non vede, cuore che non duole “ ?
Tanto più ciò è preferibile dal momento che la registrazione della telefonata o la ripresa della “ scena” , non solo non possono trovare giuridico ingresso nel processo civile, perché indebitamente effettuate, ma addirittura si corre anche il rischio d’ essere querelati per la violazione del citato art 615 bis codice penale, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, ovviamente su querela della parte offesa.